È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 50 del 28 febbraio 2020) la Legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe).

La norma in esame ha, a distanza di nemmeno un anno, nuovamente inciso sull’articolo 560 del codice di rito.

Ricordiamo che detto articolo, di fondamentale importanza per la fase dell’esecuzione che riguarda la liberazione degli immobili pignorati, era stato di recente modificato dal D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019.

Con il D.L. 135/2018 si era in particolare prevista la regola, tendenzialmente generale, che il debitore e il suoi familiari non perdono il possesso dell’immobile e delle pertinenze (garage, posto auto, deposito) sino all’emissione del decreto di trasferimento. Tranne in caso di violazione dell’obbligo di consentire la visione dell’immobile ai potenziali acquirenti, di mancata conservazione del bene o di mancata effettiva abitazione dello stesso. Veniva lasciata, poi, una “porta aperta” prevedendo la possibilità di liberare l’immobile pignorato, anche se abitato dal debitore, in caso di violazione “di altri obblighi che la legge pone a suo carico”.

Inoltre, a seguito della predetta novella del 2018, era scomparso ogni riferimento sulla modalità di rilascio del bene immobile, che in passato (con il D.L. 59/2016) era stata affidata in via esclusiva al custode giudiziario (senza più l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario).

Le modifiche sopra esposte apportate dal D.L. 135/2018, per espressa previsione normativa, non si applicavano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero a quelle pendenti alla data del 13.02.2019.

Ma a seguito della conversione in legge del Decreto Legge 162/2019 (Milleproroghe) sono state introdotte fondamentali novità:

  • La modifica del testo dell’art. 560 c.p.c. ed in particolare del VI comma.
  • L’estensione delle modifiche introdotte dal D.L. 135/2018 alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 (13.02.2019) nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

Nel silenzio dell’art. 560 c.p.c. come novellato sul punto occorre interrogarsi, peraltro, circa le modalità di esecuzione dell’ordine di liberazione ed il regime di detto provvedimento, ossia se debba aversi riguardo alle novità che erano state introdotte dalla l. n. 119/2016 e non espressamente riprodotte nell’attuale articolato normativo ovvero se debba considerarsi l’elaborazione compiuta nell’assetto previgente.