A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16) della Legge n. 27 del 24.04.2020, di conversione del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) è entrata in vigore una norma di particolare impatto per il settore delle esecuzioni immobiliari.
La novità è contenuta nell’art. 54-ter che dispone la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa del debitore per la durata di 6 mesi.

Secondo la  nuova norma “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

La sospensione, sembra potersi affermare, consegua come effetto automatico di legge (ipso iure) senza che vi sia la necessità di un provvedimento di presa d’atto o dichiarativo da parte del G.E.

La sinteticità della disposizione e l’apparente semplicità generano non pochi dubbi interpretativi che gli operatori del diritto si troveranno a dipanare nelle prossime settimane; tra di essi, ad esempio e solo per citarne alcuni:

  • La previsione riguarda esclusivamente l’”abitazione principale”. E la pertinenza (garage, deposito, cantina, posto auto) ? Può dirsi anch’essa ricompresa nell’effetto sospensivo della norma ?
  • Se il pignoramento riguarda più beni di diversa natura (ad es. appartamento, terreno, bottega), si verifica un frazionamento temporaneo della procedura esecutiva ? Ovvero, si ha la sospensione dell’azione esecutiva della sola abitazione principale e la prosecuzione per gli altri beni ?
  • Se il pignoramento riguarda un immobile di natura abitativa (ad es. di categoria A/2) ma non è stato ancora effettuato l’accesso da parte dell’Esperto stimatore (che deve, tra l’altro, descrivere e valutare il bene) e/o del custode giudiziario (che avrebbe l’onere di verificare lo stato di occupazione e liberare l’immobile non effettivamente abitato) – e dunque non v’è modo di sapere se vi sono i presupposti richiesti dalla norma – la procedura è comunque sospesa per effetto di legge ?

Forse sarebbe stato il caso di spendere qualche parola in più per evitare, ancora una volta, che gli operatori del diritto si trovino a dover interpretare norme incerte che producono effetti su un settore di fondamentale importanza, anche, e non solo, per l’economia del paese.